Art. 11 — Abrogazioni e disciplina transitoria
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Abrogato dal 25 giugno 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Abrogato dal 25 giugno 2015
1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.
In materia di assunzioni a tempo determinato del personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, la disciplina prevista dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 64 del 2010 (nella sopraggiunta vigenza dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 34 del 2014, soppressivo del requisito della causalità del termine) e dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all'adeguamento operato con il d.l. n. 59 del 2019, va interpretata in conformità alla sentenza della CGUE del 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, nel senso che la legittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, fermo il venir meno degli oneri di specificazione formale, deve valutarsi verificando la sussistenza del requisito della necessaria temporaneità e provvisorietà dell'occasione di lavoro, quale presupposto connaturato alla specialità della normativa dettata per le fondazioni anzidette, per evitare che, coniugandosi l'assenza di causalità del termine con la mancanza di un limite di durata massimo, si determini nel sistema interno l'assenza di misure di prevenzione degli abusi, in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Art. 11 · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali · Art. 1 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 5 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES
Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, censurati in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. Infatti, il rimettente ha invocato la giurisprudenza della Corte di Giustizia attinente alla portata della "clausola di non regresso" contenuta nella direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, motivando in ordine alla circostanza che se detta clausola fosse applicabile alla fattispecie in esame potrebbe incidere sulla legittimità delle norme censurate sotto il profilo della loro contrarietà ai principi enunciati dalla direttiva.
Art. 10 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 11 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 23 Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 sollevate, in relazione agli artt. 3 e 77, primo comma, Cost. L'indicato art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 reca l'abrogazione della precedente legge 18 aprile 1962, n. 230, la quale prevedeva che l'assunzione a tempo determinato fosse consentita per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, ma aggiungeva esplicitamente che, in tal caso, era necessario indicare il nome del lavoratore sostituito (art. 1, comma 2, lettera b ). La necessità di una simile esplicita indicazione non è invece espressamente ripetuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 che si limita ad enunciare, al comma 1, che un termine al contratto di lavoro può essere fissato «a fronte di ragioni di carattere sostitutivo» (oltre che tecnico, produttivo ovvero organizzativo), purché specificate in atto scritto, a pena d'inefficacia dell'apposizione del termine (comma 2). Il remittente ritiene che la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente "diritto vivente" - alla quale la disposizione censurata risulta conforme - avrebbe stravolto l'orientamento interpretativo espresso in materia da questa Corte, con la sentenza n. 214/2009 (seguita dalle ordinanze nn. 325/2009 e 65/2010). Tale assunto è erroneo in quanto la Corte di cassazione ha dato una lettura della normativa coerente con le decisioni di questa Corte, con le quali si è voluto soltanto garantire pienamente la trasparenza e la veridicità della causale e la sua successiva verificabilità in caso di contestazione. Anche il legislatore, prescrivendo l'onere di specificazione delle ragioni sostitutive per poter assumere lavoratori a tempo determinato, ha imposto una regola di trasparenza, precisando che occorre dare giustificazione della sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto con una chiara indicazione della causa. In tale prospettiva, il criterio della identificazione nominativa del personale sostituito è da ritenere certamente il più semplice e idoneo a soddisfare l'esigenza di una nitida individuazione della ragione sostitutiva, ma non l'unico e non si può escludere la legittimità di criteri alternativi di specificazione, sempreché essi siano rigorosamente adeguati allo stesso fine e saldamente ancorati a dati di fatto oggettivi. Anche la denunciata violazione dell'art. 77, primo comma, Cost. per mancanza di delega non sussiste e la questione sollevata sul punto non è fondata. Secondo la legge delega n. 422 del 2000, i principi e criteri direttivi del d.lgs. n. 368 del 2001 devono essere rinvenuti: a) nella direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE di cui il citato d.lgs. costituisce attuazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge di delegazione; b) nel successivo comma 2, lettera b), dell'art. 2 della medesima legge di delega, che autorizza il Governo, «per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, [ad introdurre] le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse». Tali criteri direttivi sono stati puntualmente osservati, sicché può dirsi che le disposizioni censurate del d.lgs. n. 368 del 2001, intervenute in un ambito regolato dall'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE (e dall'accordo quadro ad essa allegato) come quello del contratto a termine (anche se primo ed unico) per armonizzarne la disciplina nell'ambito delle innovazioni apportate in attuazione della normativa europea, sono certamente contenute nel "programma" della legge di delegazione. Neppure sussiste la denunciata lesione dell'art. 3 Cost., visto che non è ravvisabile alcuna discriminazione dei lavoratori subordinati assunti a termine per esigenze sostitutive da imprese di grandi dimensioni rispetto a quelli assunti alle dipendenze di piccole imprese, perché in entrambi i casi, in applicazione della medesima regola, il datore di lavoro deve sempre formalizzare rigorosamente per iscritto le ragioni sostitutive nella lettera di assunzione a tempo determinato, mentre la valutazione volta per volta della rispondenza delle ragioni sostitutive rappresentate per iscritto dal datore di lavoro all'onere di specificazione di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 è necessariamente rimessa al prudente apprezzamento del giudice della singola fattispecie.
Art. 1 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 11 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 3 cost. · Art. 77 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui aboliscono l'onere dell'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito previsto dalla legge n. 230 del 1962 quale condizione di liceità dell'assunzione a tempo determinato di altro dipendente. La questione è già stata ritenuta infondata con la sentenza n. 214 del 2009 e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 325 del 2009, né vi è ragione di discostarsi dalle motivazioni delle dette decisioni. Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza della medesima questione, v., rispettivamente, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 214/2009 e ordinanza n. 325/2009.
Art. 1 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 11 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 77, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui abrogano l'onere dell'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito previsto dalla legge n. 230 del 1962 quale condizione di liceità dell'assunzione a tempo determinato di altro dipendente. Premesso che la questione è stata già ritenuta infondata con la sentenza n. 214 del 2009, dalla cui motivazione non v'è ragione di discostarsi, la corretta esegesi dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 induce a ritenere che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, siano indicate le ragioni della sostituzione di uno o più lavoratori, il che implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire. Infatti, soltanto in questa maniera è assicurata la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, non avendo gli impugnati artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 innovato, sotto questo profilo, rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 230 del 1962, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 77 Cost. Deve, infine, escludersi l'asserita lesione degli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., poiché le norme censurate, limitandosi a riprodurre la disciplina previgente, non determinano alcuna diminuzione della tutela già garantita ai lavoratori dal precedente regime e non si pongono neanche in contrasto con la clausola n. 8.3 dell'Accordo-quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo la quale l'applicazione dell'accordo non avrebbe potuto costituire un motivo per ridurre il livello generale di tutela già goduto dai lavoratori. Per la non fondatezza della medesima questione, v. la citata sentenza n. 214/2009.
Art. 1 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 11 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, censurati, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consentono di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere produttivo, tecnico, organizzativo o sostitutivo e abrogano la previgente disciplina, che consentiva l'apposizione del detto termine solo per sostituire lavoratori assenti e con indicazione nel contratto del nome del lavoratore sostituito. In realtà, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001 stabilisce che l'apposizione del termine è senza effetto se non risulta da atto scritto in cui si evidenzino le motivazioni: pertanto, laddove l'assunzione a tempo determinato avvenga per ragioni di carattere sostitutivo, debbono risultare per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa. Dato che le norme impugnate non hanno innovato, sotto questo profilo, rispetto alla disciplina previgente contenuta nella legge 18 aprile 1962, n. 230, non c'è violazione dell'art. 77 Cost. né dell'art. 76 Cost., perché non è stata determinata una diminuzione nella tutela già garantita ai lavoratori dal precedente regime, e neppure dell'art. 117, primo comma, Cost., perché non c'è contrasto con l'accordo-quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo la quale l'applicazione dell'accordo non avrebbe potuto costituire motivo per ridurre il livello di tutela già goduto dai lavoratori.
Art. 4-bis Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.
Va ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Rossano affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, e dell'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, censurati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui, sopprimendo di fatto il diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori agricoli stagionali, già occupati negli anni precedenti con contratti di lavoro a termine, a meno che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, hanno ridotto il livello di tutela già riservato agli indicati lavoratori dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56: infatti, ad oltre un anno dall'ordinanza di rimessione, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2005, in causa n. C-144/04, che ha affermato che "una reformatio in peius della protezione offerta dalla legislazione nazionale ai lavoratori nel settore dei contratti a tempo determinato non è, in quanto tale, vietata dall'accordo quadro quando non sia collegata con l'applicazione di questo". > >- La sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia assume valore di ius superveniens : v., sul punto, citate, ordinanze n. 241/2005, n. 125/2004, n. 62/2003.
Art. 10 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 11 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 23 Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro · Art. 76 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2008 al 25 giugno 2015. 177 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-09-06;368~art11 · fonte del testo
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