Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 214/2009

    Ha colpito questo articolo
    14 luglio 2009

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui stabilisce che, in caso di violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine del contratto di lavoro, il datore di lavoro debba corrispondere al lavoratore un indennizzo, ma solo per i giudizi in corso all'entrata in vigore della norma impugnata. In effetti, i rimettenti non hanno adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza della questione nei giudizi a quibus .

    Art. 4-bis Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.

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  • Ordinanza n. 297/2010

    Questione inammissibile
    15 ottobre 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'art. 21, comma 1- bis , del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. Infatti, avendo la sentenza n. 214 del 2009 già dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione censurata, la questione è divenuta priva di oggetto. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 4- bis del d.lgs. n. 368 del 2001, v. la citata sentenza n. 214/2009. Per la manifesta inammissibilità di identica questione, divenuta priva di oggetto per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata, v. la citata ordinanza n. 65/2010.

    Art. 4-bis Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES

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  • Ordinanza n. 65/2010

    Questione infondata
    24 febbraio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'art. 21, comma 1- bis , del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., poiché l'impugnata disposizione è stata giudicata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 214 del 2009. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4- bis del d.lgs. n. 368 del 2001, v. la citata sentenza n. 214/2009.

    Art. 1 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 11 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 2009 al 25 giugno 2015. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

    Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-09-06;368~art4bis · fonte del testo

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