Il diploma di cui all'articolo 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni ed e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. I primi diplomi rilasciati a seguito di una formazione della durata di tre anni sono rilasciati entro il 1° gennaio 2006. Il corso di cui al comma 1, comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute. La durata del corso di cui al comma 1, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica di cui all'articolo 18, se tale formazione e' impartita o in ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Le Universita' notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per il primo corso di formazione della durata triennale, il cui avvio e' previsto entro il 31 dicembre 2003, la durata puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di tirocinio teorico-pratico precedenti l'esame di abilitazione che rispettino le caratteristiche e le condizioni previste al comma 2-bis. Il rimanente percorso formativo teorico-pratico e', per questo primo corso, quello previsto dal presente decreto legislativo in attesa dei principi di riferimento di cui all'articolo 25, comma 2. La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni e le province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a)il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;
  • b)la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto quella a tempo pieno;
  • c)l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno;
  • d)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 35;
  • e)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 35. Il medico iscritto ai corsi di cui al comma l, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. ((24)) Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione della borsa di studio. (18) (19)
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 5/6/2002, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui esclude dall'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale i possessori di diploma di specializzazione di cui all'art. 20 del presente decreto, o di dottorato di ricerca".

18

L'ordinanza 25 gennaio 2020 (in G.U. 27/01/2020, n. 21) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini di cui alla presente ordinanza e per i conseguenti accresciuti compiti, il Ministero della salute e' autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 5-bis e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente ordinanza ha validita' di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna".

19

L'ordinanza 21 febbraio 2020 (in G.U. 26/02/2020, n. 48) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il soggetto attuatore del Ministero della salute e' autorizzato a prorogare i contratti gia' autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 ed a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emegenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005".

Corte Costituzionale

24

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 marzo - 12 maggio 2026, n. 76 (in G.U. 1ª s.s. 13/05/2026, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternita' del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformita' alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale in uno a tempo indeterminato".

Testo vigente dal 14 maggio 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 76/2026

    Ha colpito questo articolo
    12 maggio 2026

    Le tutele correlate alla gravidanza e alla maternità sono situate al crocevia di molteplici principi costituzionalmente rilevanti: l’art. 31 Cost., che protegge la maternità e l’infanzia; l’art. 32 Cost., che tutela la salute della mamma e del bambino; l’art. 37 Cost., che impone condizioni di lavoro compatibili con la funzione familiare e assicura alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. (Precedenti: S. 158/2018 - mass. 40025; S. 205/2015 - mass. 38568; S. 361/2000 - mass. 25627).La «speciale adeguata protezione» di cui all’art. 37 Cost., oltre a dover essere plasmata sulla specificità della posizione di chi dovrà beneficiarne, mostra, tramite l’assenza di congiunzioni tra i due aggettivi “speciale” e “adeguata”, che i due profili sono inscindibili e si compenetrano e rafforzano a vicenda. (Precedente S. 205/2015).La maternità non deve trovare remore per il fatto che la madre sia una lavoratrice. (Precedente: S. 310/1999 - mass. 24959).Il solo riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione organizzato in una data successiva e incerta, senza che l’amministrazione sia vincolata ad attivarlo secondo scadenze prestabilite, lede l’art. 3 Cost. e la piena realizzazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento tra uomini e donne. (Precedente: S. 211/2023 - mass. 45854).Strumenti di tutela finalizzati a proteggere la salute della donna e l’interesse preminente del bambino, tenuto conto delle sue esigenze biologiche e di quelle di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della sua personalità – come la sospensione dell’attività formativa – non possono riverberarsi negativamente sulla posizione della donna lavoratrice che, per l’effetto, subisca un immediato pregiudizio nel rapporto di lavoro. (Precedenti: S. 115/2025 - mass. 46871; S. 211/2023 - mass. 45853; S. 116/2011 - mass. 35553; S. 285/2010 - mass. 34934; S. 332/1988 - mass. 10637, 10638, 10640, 10641; S. 1/1987 - mass. 4001).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31, 32 e 37 Cost., l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999, nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformità alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il SSN in uno a tempo indeterminato. La disciplina censurata dal TAR Lazio, sez. terza quater, non consentendo alle corsiste, che abbiano sospeso il corso di formazione per motivi di gravidanza e maternità, di partecipare alla sessione di esami ordinaria e di dover attendere, dopo il suo recupero, una sessione d’esame straordinaria, senza possibilità di far retroagire i relativi effetti alla data della prima e in una situazione di incertezza – causata dall’assenza di vincoli per l’amministrazione circa l’an e il quando per la relativa indizione – determina la discriminazione delle madri lavoratrici e un’irragionevole diversità di trattamento rispetto agli altri iscritti, con conseguenze pregiudizievoli prive di giustificazioni legittime. In pari tempo, si fa gravare sulla donna lavoratrice conseguenze pregiudizievoli della scelta di avere figli, che invece è protetta da molteplici principi costituzionali e da quello eurounionale di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di occupazione e impiego, anche in contrasto sulla progressiva costruzione di un quadro complessivo di protezioni volte a elidere gli effetti negativi di menomazione economica, il danno permanente e irrecuperabile sul piano della carriera, la perdita di chance per persone non ancora entrate nel mondo del lavoro, e persino a tutelare il padre lavoratore. Per neutralizzare il pregiudizio costituito dal ritardo nell’acquisizione del diploma di formazione specifica in medicina generale, occorre riferire il momento della sua acquisizione alla data in cui si è svolta la sessione ordinaria d’esame per tutti gli altri partecipanti al corso, ai fini giuridici correlati alla trasformazione dell’incarico a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato). (Precedenti: S. 200/2020 - mass. 42783; S. 8/2014 - mass. 38136; S. 361/2000 - mass. 25627; S. 3/1998; S. 423/1995 - mass. 22745; S. 181/1993 - mass. 19556; S. 61/1991 - mass. 13911).

    Art. 24 ((Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE))

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 219/2002

    Ha colpito questo articolo
    29 maggio 2002

    È costituzionalmente illegittimo in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, nella parte in cui esclude dall'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale i possessori di diploma di specializzazione di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, o di dottorato di ricerca. Tale disposizione ha infatti portata e 'ratiò corrispondenti a quelle della norma di cui è stata contestualmente dichiarata l'illegittimità (vedi massima A).

    Art. 34 ((Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)) · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 24 ((Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)) · Art. 20 ((Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE))

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 406/2001

    Questione infondata
    14 dicembre 2001

    Poiché il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ha finalità attuative, in conformità della direttiva comunitaria, allo scopo di assicurare la formazione specifica in medicina generale per l’esercizio della relativa attività nell’ambito del servizio sanitario nazionale e dal momento che in tale materia sussiste la competenza delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige, deve ritenersi - secondo l’interpretazione costituzionalmente compatibile delle norme impugnate dello stesso decreto n. 368 - che esse siano cedevoli con carattere suppletivo, rispetto a quelle che la Provincia autonoma di Trento potrà emanare nei limiti della propria competenza e fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali. Di conseguenza, dal momento che nessuna lesione si è prodotta nella sfera di competenza della stessa Provincia, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sollevate, in riferimento all’art. 8, numeri 1 e 29; all’art. 9, numeri 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689; agli artt. 2 e 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento. - Cfr. in materia per la Provincia di Bolzano, la sentenza (richiamata) n. 316/1993. - Per l’applicazione, in via suppletiva, delle disposizioni di leggi statali anche nelle materie di competenza esclusiva delle Province, v. sentenza n. 349/1991 (richiamata).

    Art. 24 ((Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)) · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 9 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 14 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 2020 al 14 maggio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 12 marzo - 12 maggio 2026, n. 76 (in G.U. 1ª s.s. 13/05/2026, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternita' del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformita' alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale in uno a tempo indeterminato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368~art24 · fonte del testo

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