Corte costituzionale

Sentenza n. 406/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2;

25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo

17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in

materia di libera circolazione dei medici e di reciproco

riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle

direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la

direttiva 93/16/CEE), promosso con ricorso della Provincia autonoma

di Trento, notificato il 22 novembre 1999 depositato in cancelleria

il 30 successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di

Trento e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il

22 novembre 1999 e depositato il 30 novembre 1999, ha sollevato

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25,

commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2, e 3 del decreto legislativo

17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in

materia di libera circolazione dei medici e di reciproco

riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle

direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la

direttiva 93/16/CEE).

In via preliminare, la Provincia ricorrente precisa che

l'impugnativa investe il solo Titolo IV della normativa statale,

relativo alla "Formazione specifica in medicina generale", cioè alla

formazione postlaurea, non di carattere universitario; materia che

dovrebbe rientrare nell'ambito della competenza legislativa ed

amministrativa provinciale, sia sotto il profilo dell'assistenza

sanitaria, sia sotto il profilo della formazione.

In particolare, la illegittimità riguarderebbe l'art. 24,

comma 2 del predetto decreto legislativo, nella parte in cui dispone

che il diploma di formazione in medicina generale sia rilasciato "da

parte degli assessori regionali alla sanità" e sia "conforme al

modello predisposto con decreto del Ministro della sanità".

I profili di illegittimità si rifletterebbero, secondo la

ricorrente, sia sulla diretta individuazione della competenza

assessoriale al rilascio del diploma, sia sul modello ministeriale

uniforme cui il diploma dovrebbe conformarsi.

Secondo la prospettazione della ricorrente non sussisterebbe

alcuna ragione che imponga una uniformità nel modello di diploma;

tuttavia, qualora tali ragioni sussistessero, dovrebbero essere

soddisfatte secondo il principio della collaborazione nell'ambito

della funzione di indirizzo e coordinamento.

L'art. 25, nei commi 2 e 3 prevede che le Regioni e le Province

autonome forniscano al Ministero il numero dei partecipanti ai corsi

e che il Ministero emani "il bando di concorso per l'ammissione al

corso biennale di formazione".

La Provincia ricorrente assume, di contro, che l'organizzazione

dei corsi dall'inizio alla fine, comprensiva del bando di ammissione,

rientrerebbe nella propria potestà legislativa primaria.

Analogamente, il comma 3 del medesimo art. 25 disciplinerebbe in

modo dettagliato lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai

corsi di formazione e prevederebbe una gestione "accentrata" dei

concorsi, con palese violazione dell'autonomia legislativa ed

amministrativa della Provincia.

Con i commi 4 e 5 dell'art. 25 sono disciplinati in modo

dettagliato altri aspetti della procedura concorsuale (giorno, ora e

luogo della prova scritta, nonché i candidati che sono assegnati a

ciascuna commissione, nel caso di costituzione di più commissioni).

Anche in questo caso la censura si concretizza nella sottrazione

alle autonomie costituzionali di competenze proprie.

Viene, infine, censurata la norma di cui all'art. 26, commi 1, 2

e 3, nella parte in cui prevede la determinazione degli obiettivi

didattici, le metodologie di insegnamento e apprendimento,

l'articolazione della formazione, l'individuazione delle strutture

ospedaliere, distrettuali e dipartimentali in cui svolgere la

formazione.

Ad avviso della ricorrente le esigenze di uniformità e di

coordinamento avrebbero dovuto essere soddisfatte attraverso la

funzione di indirizzo e coordinamento e non con la lesione delle

prerogative costituzionali della Provincia stessa.

2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

che ha concluso per la infondatezza del ricorso.

In particolare sottolinea che il decreto legislativo n. 368 del

1999 ha recepito la direttiva comunitaria n. 93/16/CEE, che ha

dettato, tra l'altro, norme in materia di formazione specifica in

medicina generale, con lo scopo di uniformare la materia in tutti gli

Stati membri, in forza del principio di libera circolazione. Tale

esigenza, il legislatore nazionale, ha inteso soddisfare,

assicurando, nei limiti delle proprie competenze, una uniformità

nella formazione esistente sul territorio italiano.

Ed infatti, il legislatore si è limitato ad emanare norme

"cornice" ed a fissare alcuni punti fermi (laddove la Provincia

autonoma non aveva ancora esercitato la propria autonomia

legislativa), al fine di dare una completa attuazione alla direttiva,

onde assicurare un omogeneo sviluppo nell'organizzazione dei corsi su

tutto il territorio nazionale.

3. - Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza,

la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria,

sottolineando la fondatezza dei motivi di ricorso.

In particolare, nel contrastare le conclusioni rassegnate

dall'Avvocatura dello Stato, sottolinea che la normativa impugnata

andrebbe valutata sulla base del diritto italiano ed, in particolare,

in base alle regole che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le

autonomie regionali, e non in relazione alla normativa comunitaria.

Viene, inoltre, richiamata la sentenza n. 316 del 1993, con cui

questa Corte ha riconosciuto il diritto della Provincia autonoma di

Bolzano di disciplinare con propria legge la formazione pratica dei

medici di medicina generale. A seguito di tale pronuncia la predetta

Provincia ha promulgato la legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14,

recante "Formazione specifica in medicina generale e specialistica e

applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso

le unità sanitarie locali".

Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una

memoria, con cui, sottolineando, in particolare, che lo Stato deve

garantire che la formazione in concreto si svolga in conformità alla

normativa comunitaria in tutto il territorio nazionale, con

necessarie disposizioni di attuazione uniformi, ha eccepito la

inammissibilità del ricorso, sul rilievo del carattere suppletivo

della normativa impugnata, non avendo la Provincia ricorrente

legiferato in ordine alla formazione specifica in medicina generale. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionali sottoposte in

via principale all'esame della Corte con ricorso della Provincia

autonoma di Trento hanno per oggetto il Titolo IV (Formazione

specifica in medicina generale) del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di

libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro

diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,

98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)

ed in particolare investono gli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4

e 5; 26, commi 1, 2 e 3.

Con il ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 8,

numeri 1 e 29; 9, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti

lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del d.P.R. 28 marzo

1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione

Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) del d.P.R. 1

novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per

la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione

professionale); degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo

1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi

statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale

di indirizzo e coordinamento); dei principi posti dall'art. 2,

comma 1, lettera h) della legge di delega 24 aprile 1998, n. 128

(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla

appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria

1995-1997). Viene dedotta la violazione del principio di leale

collaborazione, in quanto le norme impugnate impongono l'adozione di

un modello di diploma uniforme ed individuano la competenza

assessoriale al rilascio dello stesso; sottraggono l'organizzazione

dei corsi alla potestà legislativa primaria della Provincia e

disciplinano in modo dettagliato lo svolgimento dei concorsi per

l'ammissione ai corsi di formazione ed altri aspetti della procedura

concorsuale, nonché prevedono la determinazione degli obiettivi

didattici, le metodologie di insegnamento, l'articolazione della

formazione, l'individuazione delle strutture ospedaliere,

distrettuali e dipartimentali in cui svolgere la formazione, con

conseguente lesione delle prerogative costituzionali della Provincia

ricorrente.

2. - Il ricorso è privo di fondamento. Il d.lgs 17 agosto 1999,

n. 368, per quanto interessa le questioni sollevate, ha la finalità

di dare una attuazione completa alle esigenze minime di assicurare la

formazione specifica in medicina generale per l'esercizio della

relativa attività nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Tali

esigenze corrispondono alla necessità di rendere operante (con un

primo intervento di carattere generale, che non poteva consentire

vuoti in talune Regioni) il sistema di formazione dei medici

anzidetti, in conformità alla direttiva comunitaria.

L'unica interpretazione costituzionalmente compatibile delle

disposizioni impugnate è quella che, per la Regione Trentino-Alto

Adige e le componenti Province autonome titolari di competenze

specifiche in materia (cfr. per la Provincia autonoma di Bolzano la

sentenza n. 316 del 1993), le norme in questione sono cedevoli con

carattere suppletivo, rispetto a quelle che la Provincia autonoma di

Trento potrà emanare nei limiti della propria competenza, e fermo il

rispetto delle norme comunitarie e nazionali cogenti.

Infatti, non vi sono motivi per discostarsi dall'indirizzo

espresso nella sentenza n. 349 del 1991, secondo cui, nelle materie

di competenza esclusiva delle anzidette Province autonome, spetta

alle Province stesse il potere di dare attuazione immediata (ed anche

indipendentemente dalla previa emanazione di legge statale) alle

direttive comunitarie per assicurare uno omogeneo sviluppo dei corsi

per i medici generici anzidetti su tutto il territorio nazionale. In

tali materie, ove il legislatore provinciale non abbia provveduto e

finché non provveda, la legge statale di attuazione opera in via

suppletiva e nella integrità delle sue disposizioni; cfr. art. 9,

commi 1 e 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (sentenza n. 346 del

1991);

Nessuna lesione si è pertanto prodotta nella sfera di competenza

della Provincia autonoma di Trento; di conseguenza le questioni sono

infondate sotto tutti i profili denunciati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3,

del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della

direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di

reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri

titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che

modificano la direttiva 93/16/CEE), sollevate, in riferimento

all'art. 8, numeri 1 e 29; all'art. 9, numeri 10 e 16 del d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige), al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello

statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e

sanita), al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello

statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente

addestramento e formazione professionale); agli artt. 2 e 3 del

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto

tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché

la potestà statale di indirizzo e coordinamento); e dei principi

posti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge di delega

24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle comunità europea.

Legge comunitaria 1995-1997) dalla Provincia autonoma di Trento con

il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari