Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
((Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE))
Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
- Aggiornato al
- 14 maggio 2026
- Articoli
- 46
- Versioni storiche
- 95
Titolo I — Campo di applicazioneart. 1
Titolo II — Reciproco riconoscimento dei titoliartt. 2-17
Capo I — Diplomi, certificati ed altri titoli di medico chirurgo
Capo II — Diplomi, certificati ed altri titoli di medico chirurgo specialista comuni a tutti gli Stati membri e propri di due o più Stati membri
Capo III — Diritti acquisiti
Capo IV — Uso del titolo professionale e di formazione
Capo V — Diritto di stabilimento
- Art. 8I cittadini di uno Stato membro che hanno ottenuto il riconoscimento di cui agli articoli…
- Art. 9I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che abbiano ottenuto…
- Art. 10Qualora, per l'accesso ad una delle attivita' di medico chirurgo o per il suo esercizio…
- Art. 11All'atto della presentazione della domanda i documenti di cui all'articolo 10 non devono…
- Art. 12La procedura di ammissione del beneficiario all'accesso ad una delle attivita' di medico…
- Art. 13Nel caso in cui per l'accesso all'esercizio ad una delle attivita' di medico chirurgo sia…
Capo VI — Prestazioni di servizi
Titolo III — Formazioneartt. 18-20
Capo I — Condizioni di formazione dei medici chirurghi
Capo II — Condizione e formazione dei medici specialisti
Titolo IVartt. 21-32
Capo I — Formazione specifica in medicina generale
- Art. 21Per l'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del…
- Art. 22Le denominazioni dei diplomi, certificati o altri titoli comprovanti la formazione…
- Art. 23I cittadini di uno Stato membro in possesso di diplomi, certificati o altri titoli di cui…
- Art. 24Il diploma di cui all'articolo 21 si consegue a seguito di un corso di formazione…
- Art. 25Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il…
- Art. 26Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attivita' didattiche…
- Art. 27La formazione specifica in medicina generale comporta la partecipazione personale del…
- Art. 28I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che…
- Art. 29La commissione d'esame, per l'ammissione al corso, e' composta dal presidente dell'ordine…
- Art. 30In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, hanno diritto ad esercitare l'attivita'…
- Art. 31Il Ministero della sanita' riconosce i diplomi, certificati o altri titoli di formazione…
- Art. 32Il Ministero della sanita' fornisce a richiesta delle competenti autorita' sanitarie dei…
Titolo V — Riconoscimento titoliart. 33
Titolo VI — Formazione dei medici specialistiartt. 34-46
Capo I
- Art. 34La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di…
- Art. 35Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province…
- Art. 36Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto…
- Art. 37All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e…
- Art. 38Con la sottoscrizione del contratto il medico in formatione specialistica si impegna a…
- Art. 39Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, e'…
- Art. 40Per la durata del la formazione a tempo pieno al medico e' inibito l'esercizio di…
- Art. 41Il trattamento economico e' assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 4 della…
- Art. 42senza rubricaabrogato
- Art. 43Presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e'…
- Art. 44Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al…
- Art. 45Nei concorsi di accesso al profilo professionale medico il periodo di formazione…
- Art. 46Disposizioni finali
