Il medico o medico specialista cittadino di altri Stati membri dell'Unione europea, che intende erogare prestazioni occasionali, deve essere autorizzato dal Ministero della sanita' in via preventiva. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita richiesta in lingua italiana con l'indicazione della motivazione giustificante le prestazioni di cui al comma 1 e corredata di:

  • a)indicazione dell'ordine dei medici chirurghi corrispondente alla provincia nella quale intende erogare la prestazione;
  • b)certificazione relativa all'attivita' medica legalmente esercitata nello Stato di origine o provenienza;
  • c)certificazione della competente Autorita' del Paese di origine o provenienza che garantisca il possesso dei titoli o diplomi richiesti;
  • d)indicazione del domicilio durante la permanenza in Italia. In caso di urgenza, la richiesta motivata di autorizzazione deve essere presentata subito dopo l'effettuazione della prestazione e comunque entro il termine di quindici giorni. La documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c), deve essere di data non anteriore ai dodici mesi dalla data della richiesta. In caso di ulteriori prestazioni nella stessa provincia e nello stesso luogo, entro un anno a far data dalla prima richiesta, e' sufficiente notificare il motivo e la data delle prestazioni stesse. Il Ministero della sanita' da' comunicazione delle autorizzazioni rilasciate all'ordine dei medici chirurghi competente, per l'iscrizione in apposito elenco.

Testo vigente dal 23 ottobre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368~art15 · fonte del testo

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