Ai fini del riconoscimento dei titoli, certificati ed altri titoli, previsti dal presente decreto legislativo, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' istanza in lingua italiana, in carta semplice, corredata dai seguenti documenti:

  • a)originale o copia autentica del titolo previsto dagli allegati A, B, C, D, E per l'attivita' di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, medico chirurgo di medicina generale;
  • b)certificato di lecito ed effettivo svolgimento dell'attivita' professionale rilasciato dalla competente autorita' del Paese di origine o provenienza. Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi accerta la regolarita' della domanda e relativa documentazione, provvede ad autorizzare l'ordine provinciale dei medici chirurghi presso il quale l'interessato deve richiedere l'iscrizione, trasmettendo la relativa documentazione. Stessa comunicazione e', per conoscenza, inviata all'interessato. Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' e' motivato. L'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, deve, a pena decadenza del diritto di stabilimento, iscriversi all'ordine provinciale dei medici chirurghi. L'ordine provinciale dei medici chirurghi nel termine di tre mesi dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanita' adempie alle procedure per l'iscrizione come stabilito dall'ordinamento vigente. Dell'esito della procedura deve essere data comunicazione al Ministero della sanita' entro e non oltre un mese dalla data dell'iscrizione. Il Ministero della sanita' in caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi dei certificati degli altri titoli, chiede conferma della veridicita' degli stessi alla competente autorita' dello stato membro nonche' di tutti i requisiti di formazione di cui all'articolo 27. I documenti di cui al comma 1 non possono essere di data anteriore ai tre mesi dalla data del rilascio. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 in materia di prestazione di servizi.

Testo vigente dal 23 ottobre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368~art33 · fonte del testo

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