Il Ministero della sanita' riconosce i diplomi, certificati o altri titoli di formazione specifica o complementare in medicina generale dei cittadini dell'Unione europea, al fine dell'esercizio dell'attivita' di medico in medicina generale. Il riconoscimento del diploma di medico in medicina generale e' subordinato al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico di cui all'allegato A. Il medico di cui ai commi 1 e 2 che abbia ottenuto un rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani. L'uso del titolo professionale e delle relative abbreviazioni e' consentito nella lingua italiana. Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo. Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi o specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alle competenti autorita' dello Stato di origine e provenienza. Le informazioni acquisite sono sottoposte a segreto d'ufficio.

Testo vigente dal 23 ottobre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368~art31 · fonte del testo

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