All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "((1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
  • a)M1,
  • b)M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi,
  • c)N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2,)) hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.";
  • b)al comma 2 le parole da: "delle cinture" a: "vanno installate" sono sostituite dalle seguenti: "dei dispositivi di ritenuta";
  • c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
  • a)gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
  • b)i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
  • c)gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
  • d)i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
  • e)gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
  • f)le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' sanitarie di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
  • g)le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.".
  • d)i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: "4. I passeggeri di eta' inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso. 5. I bambini di eta' inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purche' siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ai sedici anni. 6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.";
  • e)al comma 7 le parole: "per i passeggeri fino a dodici anni di eta'" sono soppresse;
  • f)al comma 8 le parole: "cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta" sono sostituite dalle seguenti: "cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta" e le parole: "per i passeggeri fino a dodici anni di eta'" sono soppresse;
  • g)al comma 9 le parole da: "o la sostituisce" a: "e' installata," sono soppresse.

Testo vigente dal 3 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1994

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1993 al 3 marzo 1994. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma tolto: 3 aggiunto: 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art89 · fonte del testo

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