All'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2 dopo le parole: "o sottrazione" sono aggiunte le seguenti: "anche di una sola";
- b)al comma 6 dopo le parole: "o distruzione" sono aggiunte le seguenti: "anche di una sola".
Testo vigente dal 15 settembre 1993
