All'articolo 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' modificata come segue: "Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi";
- b)al comma 1 le parole: "I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici" sono sostituite dalle seguenti: "I veicoli a motore ed i rimorchi";
- c)al comma 3 la parola: "inferiore" e' sostituita dalle seguenti: "non superiore";
- d)al comma 4 le parole: "adibiti al trasporto di containers" sono soppresse e dopo le parole: "lettera e)" sono aggiunte le seguenti: "e g)";
- e)al comma 6 dopo le parole: "di massa" sono aggiunte le seguenti: "di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa";
- f)al comma 11 le parole: "non sia stata rilasciata l'autorizzazione ovvero" e la parola: "comunque" sono soppresse; all'ultimo periodo le parole: "dell'autorizzazione" sono sostituite con le seguenti: "di una nuova autorizzazione".
Testo vigente dal 15 settembre 1993
