All'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)alla lettera b) le parole: "40 km/h" sono sostituite dalle seguenti: "45 km/h";
- 2)la lettera c) e' soppressa;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio' non osti il diritto comunitario.";
- c)al comma 3 dopo le parole: "Le caratteristiche" sono aggiunte le seguenti: "dei veicoli".
Testo vigente dal 15 settembre 1993
