All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 le parole da: "i 90 km/h" a: "nei centri abitati." sono sostituite dalle seguenti: "i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.";
- b)al comma 3: alla lettera a) la parola: "40" e' sostituita dalla seguente: "45"; alla lettera b) le parole: "di merci pericolose" sono sostituite dalle seguenti: "delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1"; alla lettera c) le parole: "macchine agricole, macchine operatrici e carrelli" sono sostituite dalle seguenti: "macchine agricole e macchine operatrici"; alla lettera d) le parole: "e 50 km/h nei centri abitati" sono soppresse;
- c)al comma 4 le parole: "deve essere indicata la velocita' massima consentita" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere indicate le velocita' massime consentite" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.";
- d)al comma 12 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la violazione e' commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da quattro a otto mesi.".
Testo vigente dal 15 settembre 1993
