All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' modificata come segue: "Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote";
- b)al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore.";
- c)al comma 7 le parole: "di ciclomotore" sono soppresse.
Testo vigente dal 15 settembre 1993
