L'esercizio dell'attivita' sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, e' libero. Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi:

  • a)riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attivita' sportiva, quale strumento di miglioramento della qualita' della vita e di tutela della salute, nonche' quale mezzo di coesione territoriale;
  • b)promuovere l'attivita' motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attivita' fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonche' al miglioramento della qualita' della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;
  • c)consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;
  • d)promuovere la pari opportunita' delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
  • e)riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attivita' scolastiche;
  • f)incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilita', garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella societa' civile;
  • g)proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attivita' sportive, in particolare modo i minori;
  • h)introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignita' dei lavoratori e rispettosa della specificita' dello sport;
  • i)valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonche' una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
  • l)sostenere e tutelare il volontariato sportivo;
  • m)valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

Testo vigente dal 18 marzo 2021

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36~art3 · fonte del testo

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