Art. 43 — Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre
Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Azzurre» e' istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella quale sono tesserati atleti con disabilita' fisiche e sensoriali ((tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP)) e che abbiano conseguito il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico. Le modalita' gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalita' previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati i requisititi di idoneita' psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonche' il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. ((Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione invalidante, cosi' come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.)) Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.
Testo vigente dal 5 settembre 2023
