Art. 20 — Competizioni sportive
L'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneita' a partecipare, per condizioni di salute, di eta' e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non gia' in possesso del certificato di idoneita' annuale previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 23. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilita' di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica e' affidata all'organizzatore dell'evento.
Testo vigente dal 5 settembre 2023
