L'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneita' a partecipare, per condizioni di salute, di eta' e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non gia' in possesso del certificato di idoneita' annuale previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 23. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilita' di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica e' affidata all'organizzatore dell'evento.

Testo vigente dal 5 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 2021 al 5 settembre 2023. 19 parole tolte, 67 parole aggiunte.

L'ammissione dell'animale tolto: ad una manifestazione e competizione sportiva aggiunto: a una manifestazione, competizione o evento sportivo e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, aggiunto: abilitato alla professione, della sua idoneita' a tolto: gareggiare aggiunto: partecipare, per condizioni di salute, tolto: eta' e aggiunto: di eta' e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigenteaggiunto: , se non gia' in possesso del certificato di idoneita' annuale previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 23. L'organizzatore di aggiunto: manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilita' di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni tolto: e alle competizioni sportiveaggiunto: , alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al tolto: Libro II, Titolo IX aggiunto: libro II, titolo IX-bis, del tolto: codice aggiunto: Codice penale, e dall'articolo 727 del tolto: codice aggiunto: Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivoaggiunto: . La verifica e' affidata all'organizzatore dell'evento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36~art20 · fonte del testo

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