Art. 21 — Regolamenti sportivi e sanzioni disciplinari
Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva ((, anche paralimpici)) che impiegano animali in attivita' sportive si dotano ((, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,)) di appositi regolamenti che fissino ((i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nel presente Capo I e)), in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le societa' e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilita' civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo.
Testo vigente dal 5 settembre 2023
