Art. 2 — Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Testo vigente dal 24 aprile 2018
