Art. 6 — Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
All'articolo 620 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Testo vigente dal 24 aprile 2018
