Art. 1 — Minaccia
All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono soppresse;
- b)dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.».
Testo vigente dal 24 aprile 2018
