Art. 5 — Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

All'articolo 619 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

Testo vigente dal 24 aprile 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-10;36~art5 · fonte del testo