Art. 4 — Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Testo vigente dal 24 aprile 2018
