Art. 3 — Documenti esclusi dall'applicazione del decreto
((Il presente decreto non si applica ai seguenti documenti:))
- a)quelli detenuti per finalita' che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione;
- a-bis)quelli nella disponibilita' di imprese pubbliche:
- 1)prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale;
- 2)connessi ad attivita' direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti;
- b)quelli nella disponibilita' delle emittenti di servizio pubblico e delle societa' da esse controllate e da altri organismi o loro societa' controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
- c)quelli nella disponibilita' di istituti di istruzione ((secondaria e inferiore e, nel caso di tutti gli altri istituti di istruzione, ai documenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del presente decreto));
- d)quelli nella disponibilita' di enti culturali diversi dalle biblioteche ((,comprese quelle universitarie)), dai musei e dagli archivi;
- e)quelli comunque nella disponibilita' degli organismi di cui ((alla legge 3 agosto 2007, n. 124));
- f)LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96;
- g)quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ((nonche' ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,)) o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989. n. 322;
- h)quelli sui cui terzi detengono diritti di proprieta' intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprieta' industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
- h-bis)quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso e' disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- h-ter)parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;
- h-quater)quelli il cui accesso, ai sensi delle previsioni del regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e' escluso o limitato, ovvero risulti pregiudizievole per la tutela della vita privata e dell'integrita' degli individui, nonche' alle parti di documenti accessibili che contengono dati personali il cui riutilizzo e' stato definito per legge incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni normative;
- h-quinquies)quelli il cui accesso e' escluso o limitato per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche definite all'articolo 2 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;
- h-sexies)documenti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-septies), nella disponibilita' di organizzazioni che svolgono attivita' di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca. (( Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non possono esercitare il diritto di cui all'articolo 64-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 per impedire il riutilizzo di documenti o di limitare il riutilizzo, salvo i limiti stabiliti dal presente decreto. ))
Testo vigente dal 15 dicembre 2021
