Al fine della definizione transattiva delle controversie in corso fra concedente e concessionario derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il commissario straordinario procede alla ricognizione del contenzioso avente titolo immediato e diretto in atti o fatti verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari, sia se questo si sia perfezionato ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sia se abbia avuto luogo nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 1, prendendo in esame:

  • a)le sentenze e i lodi arbitrali passati in giudicato e non ancora eseguiti e i relativi giudizi di esecuzione;
  • b)le sentenze e i lodi arbitrali eseguiti non ancora passati in giudicato e i relativi eventuali giudizi di impugnazione;
  • c)le sentenze e i lodi arbitrali non ancora passati in giudicato e non ancora eseguiti e i relativi giudizi di impugnazione e di esecuzione;
  • d)i giudizi ordinari o arbitrali in corso o le istanze di accesso ad arbitrato notificate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  • e)le richieste dei concessionari che, seppure non ancora oggetto di atti introduttivi di giudizi alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state formalmente avanzate alla stessa data. Sulla base della ricognizione prevista dal comma 1, il commissario straordinario comunica, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'inizio della procedura di definizione transattiva delle controversie relative ad un intero comparto, ovvero a singole opere, e formula successivamente un'ipotesi di definizione, previa acquisizione del parere del gruppo di supporto tecnicogiuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per quanto riguarda le controversie di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, previa acquisizione delle relazioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Il commissario straordinario determina, altresi', l'ammontare dell'acconto da corrispondersi al concessionario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, lettera e), ultima parte, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e provvede al relativo pagamento. Ove la definizione comprenda anche l'ultimazione delle opere, la proposta del commissario straordinario e' preceduta da una conferenza di servizi convocata dal commissario medesimo alla quale partecipano il rappresentante dell'ente destinatario e gli altri soggetti competenti ad adottare atti procedimentali necessari al completamento dell'opera. Ai fini dell'accordo transattivo, alla conferenza di servizi partecipa anche il concessionario dell'opera. Nelle more del procedimento di definizione del contenzioso e fino alla sua conclusione, intervenuta la corresponsione dell'acconto di cui al comma 2, il concessionario non puo' procedere sulla base di titoli aventi efficacia esecutiva; le eventuali azioni esecutive gia' intraprese sono sospese con svincolo dei beni pignorati ed i titoli non sono produttivi di interessi. In ogni caso la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e delle azioni esecutive di cui al comma 4 cessa decorsi centoventi giorni dall'inizio della procedura di definizione transattiva. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma 5 non sia stato raggiunto l'accordo sulla definizione transattiva, le parti possono concordare la proroga della sospensione di cui al comma 4, previo pagamento di un ulteriore acconto. Il pagamento dell'importo scaturente dalla definizione in via transattiva delle controversie determina l'estinzione di ogni attivita' processuale sia di cognizione che di esecuzione e la rinuncia reciproca delle parti ad avvalersi degli effetti delle sentenze o lodi arbitrali ottenuti nell'ambito delle controversie oggetto della definizione.

Testo vigente dal 15 ottobre 1999

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 29/2008

    Altra decisione
    21 febbraio 2008

    Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dell'art. 8, comma 1, lettera d ), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e dell'art. 1, comma 2- quater , del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, censurati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 42, 97, 117 della Costituzione. Invero, successivamente alla proposizione delle questioni, è mutato il quadro normativo in quanto è stata approvata la legge 24 dicembre 2007, n. 244, la quale all'art. 3, commi da 19 a 22 - ancorché soltanto dal 1° agosto 2008, per effetto dell'art. 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 - ha introdotto il divieto del giudizio arbitrale per tutte le controversie scaturenti da appalti pubblici, sicché è necessario che il remittente riesamini i termini della questione.

    Art. 3 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania · Art. 8 Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni · Art. 42 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL · Art. 1 ((Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamita' naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale))

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 11/2003

    Questione infondata
    15 gennaio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 25, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui precludono la devoluzione a collegi arbitrali delle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Infatti, a) le censure di violazione dell'art. 3 Cost. sono in tutto analoghe ad altre già dichiarate non fondate; b) le norme censurate non ledono il principio dell'affidamento, poiché non hanno efficacia retroattiva; c) la garanzia costituzionale dell'autonomia contrattuale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali; d) non è leso il diritto di difesa né il principio del giudice naturale, ma al contrario è fatta puntuale applicazione della norma generale enunciata dall'art. 5 cod. proc. civ.; è inconferente il parametro di cui all'art. 97 Cost., concernente l'organizzazione dei pubblici uffici e l'attività della pubblica amministrazione. - Con riferimento alle censure di violazione dell'art. 3 della Costituzione, v. citata sentenza n. 376/2001.

    Art. 3 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania · Art. 8 Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni · Art. 42 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 376/2001

    Questione infondata
    28 novembre 2001

    Il divieto di arbitrato per le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, introdotto dal decreto-legge n. 180/1998 e dal decreto legislativo n. 354/1999, ha carattere generale e si riferisce anche alle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sollevata per violazione dei limiti posti alla legislazione d’urgenza ed alla legislazione delegata. M.F.

    Art. 3 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania · Art. 42 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-20;354~art8 · fonte del testo