I comuni provvedono alla gestione ed alla manutenzione del patrimonio immobiliare realizzato nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e loro trasferito, anche, ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante affidamento in concessione ad operatori pubblici o privati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalita' sociali perseguibili in conformita' alla destinazione delle opere, compatibilmente con il criterio di economia di gestione, privilegiando nell'eventuale affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalita'.

Testo vigente dal 15 ottobre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-20;354~art7 · fonte del testo