Per l'attuazione dei procedimenti di espropriazione emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'ente destinatario provvede alla fissazione dei termini stabiliti dall'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e, conseguentemente, ove necessario, alla proroga degli stessi. In deroga all'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono protratti di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sono prolungati a sei mesi, a decorrere dall'emanazione dei relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree. 1 La competenza all'emanazione dei decreti di espropriazione e' attribuita al prefetto ed ai rappresentanti legali degli enti destinatari. A tal fine essi verificano:

  • a)l'esistenza del provvedimento di occupazione dell'area, dei provvedimenti indicanti il termine finale dei lavori, delle procedure espropriative nonche' delle eventuali proroghe;
  • b)l'avvenuto pagamento o deposito dell'indennita' di esproprio;
  • c)l'avvenuto frazionamento approvato dall'ufficio tecnico erariale (UTE). In ogni caso di utilizzazione del bene occupato, il sindaco, con proprio decreto, dichiara l'acquisizione del bene al patrimonio comunale; ove il bene sia trasferito a diverso ente destinatario, il rappresentante legale dell'ente chiede al prefetto l'emanazione del relativo decreto di acquisizione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione".

Testo vigente dal 27 febbraio 2007

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1999 al 27 febbraio 2007.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-20;354~art9 · fonte del testo