Gli organismi di gestione collettiva rendono pubbliche, mantenendole aggiornate sul proprio sito internet, almeno le seguenti informazioni:

  • a)lo statuto;
  • b)le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto;
  • c)i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;
  • d)l'elenco delle persone di cui all'articolo 12;
  • e)la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
  • f)la politica generale relativa alle spese di gestione;
  • g)la politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;
  • h)un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi;
  • i)la politica generale sull'utilizzo di importi non distribuibili;
  • l)le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 39. Gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il ((registro delle imprese, di cui al capo II della legge)) 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresi', ((nel proprio sito internet)) il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una societa' iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresi' alla Societa' italiana autori ed editori ((...)), che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica ((nel proprio sito internet)) e presso il ((predetto registro delle imprese)). Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13.

Testo vigente dal 15 novembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 2024 al 15 novembre 2024. 27 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… e le entita' di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il tolto: Registro delle imprese di cui alla aggiunto: registro delle imprese, di cui al capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresi', tolto: sul proprio sito web aggiunto: nel proprio sito internet il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una … di cui al primo periodo si applicano altresi' alla Societa' italiana autori ed editori tolto: (SIAE)aggiunto: ..., che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica tolto: sul proprio sito web aggiunto: nel proprio sito internet e presso il tolto: Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 aggiunto: predetto registro delle imprese. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35~art26 · fonte del testo

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