Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:

  • a)le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;
  • b)qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attivita' dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori in modalita' tali da garantire l'elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata. A tal fine, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono definite le modalita' minime comuni relative alla fornitura in via informatica di tali informazioni.

Testo vigente dal 27 marzo 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35~art27 · fonte del testo

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