Art. 13 — Organo di controllo contabile
Il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva e' affidato ad un revisore legale dei conti o ad una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed e' disciplinato con le modalita' ed ai sensi del codice civile e delle altre leggi applicabili. Alla Societa' italiana degli autori e degli editori si applica l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. Pertanto il collegio dei revisori dei conti della Societa' italiana degli autori e degli editori e' nominato secondo quanto previsto nel suo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
Testo vigente dal 27 marzo 2017
