Gli amministratori degli organismi di gestione collettiva devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi gestiscono le attivita' secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonche' dei meccanismi di controllo interno previsti dallo statuto. Gli amministratori non possono assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente per conto proprio o di terzi, ne' essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea generale dei membri. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 2, gli amministratori possono essere revocati d'ufficio dall'assemblea generale dei membri. La responsabilita' degli amministratori e' disciplinata ai sensi dell'articolo 2392 del codice civile. Ciascun amministratore deve informare gli altri amministratori e l'organo di sorveglianza di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione dell'organismo di gestione collettiva, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato o di amministratore unico, deve altresi' astenersi dal compiere l'operazione, investendo dello stesso l'organo di sorveglianza, che provvede sull'operazione e riferisce alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal comma 5, le deliberazioni dell'organo di amministrazione ovvero dell'organo di sorveglianza devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'organismo dell'operazione. Gli amministratori rispondono dei danni derivati all'organismo dalle loro azioni od omissioni. Essi rispondono altresi' dei danni derivati all'organismo dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunita' di affari appresi nell'esercizio del suo incarico. Gli statuti possono prevedere ulteriori procedure al fine di evitare conflitti d'interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o potenziali in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti rappresentati dall'organismo di gestione collettiva. Lo statuto deve prevedere che gli amministratori trasmettano annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri contenente le seguenti informazioni:

  • a)eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento all'organismo di gestione collettiva;
  • b)eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;
  • c)importi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva in qualita' di titolare di diritti;
  • d)una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest'ultimo e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

Testo vigente dal 27 marzo 2017

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