1.Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)((rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della rete stradale definita nel regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2003;))
  • a-bis)((autostrada: strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non serve le proprieta' che la costeggiano e che soddisfa i criteri seguenti:
  • 1)dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi;
  • 2)non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale;
  • 3)e' specificamente designata come autostrada;
  • a-ter)strada principale: strada situata al di fuori dell'area urbana che collega importanti citta' o regioni, o entrambe, appartenente alla categoria di strade piu' elevata classificata di tipo "B-Strade extraurbane principali", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  • a-quater)strade di interesse nazionale: le strade di competenza statale elencate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;))
  • b)((organo competente: qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all'attuazione del presente decreto;))
  • c)valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS): lo studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza della rete stradale di un progetto di infrastruttura;
  • d)controllo della sicurezza stradale: il controllo di sicurezza accurato, indipendente, sistematico e tecnico delle caratteristiche di un progetto di costruzione di una infrastruttura stradale, nelle diverse fasi dalla pianificazione alla messa in esercizio, relativo ai progetti di infrastruttura nonche' ai progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato;
  • e)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2021, N. 213));
  • f)((classificazione della sicurezza: la classificazione di parti della rete stradale esistente in categorie, in base alla loro sicurezza intrinseca misurata oggettivamente;
  • g)ispezione di sicurezza stradale mirata: indagine mirata per individuare condizioni pericolose, difetti e problemi che aumentano il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di un sopralluogo di una strada o di un tratto di strada esistente;))
  • g-bis)((ispezione di sicurezza stradale periodica: la verifica ordinaria periodica delle caratteristiche e dei difetti che esigono un intervento di manutenzione per ragioni di sicurezza;))
  • h)orientamenti: le misure adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definiscono i criteri e le modalita' per l'applicazione delle procedure di sicurezza fissate nel presente decreto;
  • i)progetto d'infrastruttura: il progetto relativo alla costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti sui flussi di traffico((;))
  • i-bis)((utenti della strada vulnerabili: utenti della strada non motorizzati, quali in particolare ciclisti e pedoni, disabili in carrozzella e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.))

Testo vigente dal 31 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 2011 al 31 dicembre 2021. 173 parole tolte, 280 parole aggiunte in 14 capoversi.

a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della rete stradale definita tolto: all'allegato I, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE aggiunto: nel regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio tolto: del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, e successive modificazioni.aggiunto: , dell'11 dicembre 2003;

tolto: b) organo competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, per lo svolgimento delle sue funzioni relativamente alla rete stradale non gestita direttamente da Anas S.p. a., si avvale della struttura organizzativa della medesima societa' che svolge le funzioni di controllo e di vigilanza sulle concessioni autostradaliaggiunto: a-bis) autostrada: strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non serve le proprieta' che la costeggiano e che soddisfa i criteri seguenti:

aggiunto: 1) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi;

aggiunto: 2) non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale;

aggiunto: 3) e' specificamente designata come autostrada;

aggiunto: a-ter) strada principale: strada situata al di fuori dell'area urbana che collega importanti citta' o regioni, o entrambe, appartenente alla categoria di strade piu' elevata classificata di tipo "B-Strade extraurbane principali", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

aggiunto: a-quater) strade di interesse nazionale: le strade di competenza statale elencate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

aggiunto: b) organo competente: qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all'attuazione del presente decreto;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

e) tolto: classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti: l'elenco recante la classificazione in base all'incidentalita' rilevata, dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni, in cui si e' verificato un numero considerevole di incidenti mortali in proporzione al flusso di traffico aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2021, N. 213;

f) classificazione della sicurezza tolto: della rete: l'elenco recante i trattiaggiunto: : la classificazione di parti della rete stradale esistente in tolto: funzione del loro potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti aggiunto: categorie, in base alla loro sicurezza intrinseca misurata oggettivamente;

aggiunto: g) ispezione di sicurezza stradale mirata: indagine mirata per individuare condizioni pericolose, difetti e problemi che aumentano il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di un sopralluogo di una strada o di un tratto di strada esistente;

gaggiunto: -bis) ispezione di sicurezza aggiunto: stradale periodica: la verifica ordinaria periodica delle caratteristiche tolto: connesse alla sicurezza dei tratti della rete stradale aperta al traffico e dei difetti che tolto: richiedono aggiunto: esigono un intervento di manutenzione per ragioni di sicurezzatolto: , comprendente anche gli accertamenti sui possibili effetti derivanti dall'esecuzione di lavori sulla sicurezza del flusso di traffico;

i) progetto d'infrastruttura: il progetto relativo alla costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti sui flussi di trafficoaggiunto: ;

aggiunto: i-bis) utenti della strada vulnerabili: utenti della strada non motorizzati, quali in particolare ciclisti e pedoni, disabili in carrozzella e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-15;35~art2 · fonte del testo

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