Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, alle autostrade e alle strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico. Il presente decreto si applica anche alle strade e ai progetti di infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 2, situati nelle aree extraurbane, che non sono serventi aree pubbliche o private che li costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a valere su risorse stanziate dall'Unione europea, ad eccezione delle strade non aperte al traffico automobilistico generale, quali, a titolo esemplificativo, le piste ciclabili, ovvero delle strade non destinate al traffico generale, quali, a titolo esemplificativo, le strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il presente decreto si applica anche alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), diverse da quelle di cui al comma 2, a prescindere dal fatto che, a decorrere da tale data, le stesse siano in fase di progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico. Entro il 17 dicembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul territorio nazionale, e comunica eventuali modifiche delle stesse successivamente intervenute. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili comunica altresi' alla Commissione europea, entro il 30 giugno 2024, l'elenco delle strade di cui al comma 4. Ogni ulteriore successiva modifica dell'elenco delle strade e' comunicata alla Commissione europea dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non gia' ricomprese tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle strade finanziate totalmente o parzialmente a valere su risorse stanziate dall'Unione europea. Il presente decreto non si applica alle strade in gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

Testo vigente dal 31 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. 108 parole tolte, 278 parole aggiunte.

Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure tolto: volte alla valutazione aggiunto: relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli tolto: della aggiunto: sulla sicurezza stradale, tolto: alla gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza aggiunto: alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, aggiunto: alle autostrade e alle strade principali, siano esse in fase di tolto: pianificazione, di progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico. tolto: Per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i contenuti del presente decreto costituiscono norme di principio aggiunto: Il presente decreto si applica anche alle strade e ai progetti di infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 2, situati nelle aree extraurbane, che non sono serventi aree pubbliche o private che li costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a valere su risorse stanziate dall'Unione europea, ad eccezione delle strade non aperte al traffico automobilistico generale, quali, a titolo esemplificativo, le piste ciclabili, ovvero delle strade non destinate al traffico generale, quali, a titolo esemplificativo, le strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali. A decorrere dal 1° gennaio tolto: 2016 la disciplina contenuta nel aggiunto: 2025 il presente decreto si applica anche alle aggiunto: altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionaletolto: , individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, aggiunto: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), diverse da quelle di cui al comma 2, a prescindere dal fatto che, a decorrere da tale data, le stesse siano in fase di tolto: pianificazione, di progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico. tolto: Con decreto del Ministro aggiunto: Entro il 17 dicembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul territorio nazionale, e comunica eventuali modifiche delle stesse successivamente intervenute. Il Ministero delle infrastrutture e tolto: dei trasporti il termine di decorrenza di cui al presente comma puo' essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio 2022. aggiunto: della mobilita' sostenibili comunica altresi' alla Commissione europea, entro il 30 giugno 2024, l'elenco delle strade di cui al comma 4. Ogni ulteriore successiva modifica dell'elenco delle strade e' comunicata alla Commissione europea dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Entro e non oltre il 31 dicembre tolto: 2021 aggiunto: 2024, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, aggiunto: anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, aggiunto: non gia' ricomprese tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle strade finanziate tolto: a totale o parziale carico dell'Unione europea. La disciplina del aggiunto: totalmente o parzialmente a valere su risorse stanziate dall'Unione europea. Il presente decreto non si applica alle aggiunto: strade in gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-15;35~art1 · fonte del testo