Art. 1 — Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/76/UE
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) autostrada: strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non da' accesso alle proprieta' adiacenti, la quale:
- 1)e' dotata, salvo in punti particolari o a titolo temporaneo, di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate mediante una banda non destinata alla circolazione oppure, in via eccezionale, mediante altri mezzi;
- 2)non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale;
- 3)e' espressamente classificata come autostrada;». All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: «e) pedaggio: il pagamento di una somma determinata per un autoveicolo sulla base della distanza percorsa su una certa infrastruttura e del tipo di veicolo, comprendente un onere per l'infrastruttura o un onere per i costi esterni ovvero entrambi;
- f)onere per l'infrastruttura: un onere riscosso per recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura sostenuti;». All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: « f-bis) onere per i costi esterni: un onere riscosso per recuperare i costi sostenuti in relazione all'inquinamento atmosferico dovuto al traffico o all'inquinamento acustico dovuto al traffico;
- f-ter)costo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico: il costo dei danni causati dal rilascio di particelle e di precursori dell'ozono, come l'ossido di azoto e i composti organici volatili, nel corso dell'utilizzo di un veicolo;
- f-quater)costo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico: il costo dei danni causati dal rumore emesso dai veicoli o creato dalla loro interazione con il manto stradale;
- f-quinquies)onere medio ponderato per l'infrastruttura: le entrate totali generate da un onere per l'infrastruttura in un determinato periodo divise per i chilometri per autoveicolo percorsi su tratti stradali soggetti a questo onere nel periodo considerato; f-sexies) onere medio ponderato per i costi esterni: le entrate totali generate da un onere per i costi esterni in un determinato periodo divise per i chilometri per autoveicolo percorsi su tratti stradali soggetti a questo onere nel periodo considerato.». All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) autoveicolo: un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati, adibito o usato per il trasporto su strada di merci e che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate;».
Testo vigente dal 24 marzo 2014
