Art. 11 — Disposizioni finanziarie
Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 8 aprile 2011
