Art. 29 — Abusivismo bancario e finanziario: denunzia al pubblico ministero
Dopo l'articolo 132 t.u. e' inserito il seguente: "Art. 132-bis (Denunzia al pubblico ministero). - 1. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile.".
Testo vigente dal 4 ottobre 1999
