Art. 22 — Cancellazione dall'elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo n. 319 del 1998
Il comma 1 dell'articolo 111 t.u. e' sostituito dal seguente: " 1. Il Ministro del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:
- a)per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;
- b)qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c);
- c)qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.". Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 t.u. e' soppresso.
Testo vigente dal 4 ottobre 1999
