Art. 21 — Elenco speciale
Dopo il comma 6 dell'articolo 107 t.u. e' aggiunto il seguente: " 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.".
Testo vigente dal 4 ottobre 1999
