Art. 20 — Elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319
Nel comma 1 dell'art. 106 t.u. le parole: "dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC" sono sostituite dalle parole: "dall'UIC". Il comma 5 dell'art. 106 t.u. e' sostituito dal seguente: " 5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB". Il comma 6 dell'art. 106 t.u. e' sostituito dal seguente: " 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'.".
Testo vigente dal 4 ottobre 1999
