È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui ha sostituito la lettera 'è del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 senza efficacia retroattiva (a far tempo dall'entrata in vigore della normativa di cui al d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144). Va, infatti, osservato che è erroneo il presupposto ermeneutico sul quale la questione si fonda, consistente nell'affermata inapplicabilità della disciplina recata dall'art. 5 impugnato o fattispecie di acquisizione di beni o servizi da parte degli enti locali avvenute prima dell'entrata in vigore della disposizione stessa. Al contrario, infatti, tale disposizione ammettendo il riconoscimento 'ex post', da parte degli enti locali, di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di natura contabile previsti dall'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995, si riferisce a tutte le fattispecie il cui fatto costitutivo può collocarsi in qualsiasi tempo successivo all'introduzione legislativa degli obblighi di natura contabile a carico degli amministratori o funzionari degli enti locali avvenuta con l'art. 23 del citato d.l. n. 66 del 1989 (che sono stati sostanzialmente confermati e aggravati dall'art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995). L.T.
Art. 5 Disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 37 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali