Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/2001 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 23d.l. 66/1989
  • art. 35d.lgs. 77/1995

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4,

del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in

materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza

locale), convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come

"successivamente sostituito" dall'art. 35, comma 4, del decreto

legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e

contabile degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il

22 dicembre 1999 dal tribunale di Rovigo, iscritta al n. 132 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 dicembre 1999, pervenuta

a questa Corte il 9 marzo del 2000, il Tribunale di Rovigo ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 23, comma 4, del decreto

legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di

autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale),

convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come "successivamente

sostituito" dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo

25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli

enti locali);

che il remittente premette che l'appellante nel giudizio

davanti a lui in corso aveva, in qualità di sindaco, all'epoca, del

comune di Lusia, incaricato in via di urgenza una ditta di effettuare

lavori di sostituzione della caldaia dell'impianto di riscaldamento

della scuola elementare del comune medesimo; che lo stesso appellante

deduceva di non aver potuto provvedere alla regolarizzazione della

spesa entro il termine prescritto dall'ultima parte dell'art. 23,

comma 3, del d.l. n. 66 del 1989, cui corrisponde oggi l'art. 35,

comma 3, del d.lgs. n. 77 del 1995, solo perché lo stesso giorno il

Consiglio comunale era stato sciolto ed era stato nominato un

commissario; e che nel giudizio di primo grado il giudice aveva

considerato come unico obbligato a far fronte al debito verso il

terzo per l'opera eseguita il Sindaco dell'epoca, in quanto

l'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, cui corrisponde oggi

l'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995, dispone che, nel caso

di acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo di

regolarizzare contabilmente l'ordine, il rapporto obbligatorio

intercorre fra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o

dipendente che ha consentito la fornitura;

che, secondo il giudice a quo non è manifestamente infondato

il dubbio di costituzionalità della norma da ultimo ricordata, nella

parte in cui essa "non esclude la novazione soggettiva a carico

dell'amministratore o funzionario il quale, nel caso di lavori

pubblici di somma urgenza, non abbia potuto provvedere alla

regolarizzazione della spesa entro il termine di 30 giorni per casi

sopravvenuti di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla sua

volontà";

che la norma, nella parte denunciata, sarebbe in contrasto

con i principi di ragionevolezza e di non disparità di trattamento,

in quanto, se la norma ha natura sanzionatoria, non sarebbe

ragionevole che la sanzione venga applicata anche a chi si sia

correttamente comportato per soddisfare il pubblico interesse e non

abbia potuto provvedere nel termine prescritto alla regolarizzazione

contabile per forza maggiore, e comunque solo perché oggettivamente

impedito da un fatto del tutto estraneo alla sua volontà;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, il quale, rilevato preliminarmente che l'ordinanza non

indica specificamente i parametri costituzionali cui fa riferimento,

e ritenuto che la disposizione legislativa da esaminare, tenuto conto

dell'epoca in cui la vicenda si è svolta, sarebbe da individuare

unicamente nell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, osserva

che l'ordinanza di rimessione nulla riferisce circa le ragioni della

mancata regolarizzazione, che potrebbe essersi avuta solo per banale

inerzia o disordine amministrativo; e che comunque sarebbe incongruo

invocare una "manipolazione integrativa" della norma solo per

risolvere un caso particolare che avrebbe dovuto trovare soluzione

nella corretta applicazione della normativa;

che infatti, secondo l'interveniente, se i lavori ordinati

erano effettivamente necessari ed urgenti, il procedimento di

regolarizzazione non sarebbe dovuto mancare, ed eventualmente sarebbe

perfino ipotizzabile una responsabilità del funzionario e del comune

per la colpevole inattività che avrebbe cagionato la omessa

regolarizzazione; mentre, se non sussistevano i presupposti

sostanziali per la regolarizzazione, la questione di legittimità

costituzionale sarebbe inammissibile o quanto meno mal posta;

che, a giudizio della difesa erariale, non sussisterebbe la

terza ipotesi, prospettata dall'ordinanza, di una regolarizzazione

oggettivamente impossibile per motivi estranei alla volontà

dell'amministratore, in quanto curare il procedimento di

regolarizzazione non era compito dell'ex amministratore, cessato

dalla carica, ma della persona giuridica comune, la cui vita non

subisce interruzione per vicende riguardanti le persone fisiche che

lo rappresentano;

che, pertanto, la questione sarebbe, secondo l'interveniente,

inammissibile per carenza di rilevanza ed incongrua prospettazione, e

comunque non fondata, in difetto della ipotizzata disparità di

trattamento, e non potendosi scrutinare la norma, sotto il profilo

della ragionevolezza, secondo criteri relativi alle sanzioni, poiché

essa prevederebbe non una sanzione in senso proprio, ma una

conseguenza.

Considerato che il parametro sostanzialmente invocato dal

remittente è l'art. 3 della Costituzione, sotto i profili della

disparità ingiustificata di trattamento e della irragionevolezza;

che la disposizione dell'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989,

successivamente sostituita dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77

del 1995, poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. 15 settembre 1997,

n. 342, e oggi trasfusa nell'art. 191, comma 3, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali), non prevede una sanzione a

carico dell'amministratore o funzionario che abbia consentito la

fornitura, e nemmeno, propriamente, una novazione soggettiva nella

titolarità del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le

condizioni formali (registrazione dell'impegno contabile e

attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di

somma urgenza, regolarizzazione contabile entro il termine di trenta

giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del contratto nei

riguardi della pubblica amministrazione, in coerenza con il principio

tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio

nei confronti della pubblica amministrazione contraente solo a

seguito della prescritta approvazione (art. 19 del r.d. 18 novembre

1923, n. 2440): prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito

non riconoscibile a posteriori (art. 37, comma 1, lett. e) del d.lgs.

n. 77 del 1995, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. 15 settembre

1997, n. 342, e oggi trasfuso nell'art. 194, comma 1, lett. e) del

d.lgs. n. 267 del 2000), esso produca effetti obbligatori a carico

della persona fisica che ha consentito la fornitura;

che, peraltro, nel caso di lavori di somma urgenza, è

prevista la regolarizzazione dell'ordine a posteriori entro il

termine stabilito, e che essa, in presenza dei requisiti sostanziali

richiesti per procedere ai lavori medesimi in via di urgenza, non è

una mera facoltà dell'amministrazione, ma risponde ad un suo preciso

obbligo, la cui eventuale violazione può essere fatta valere non

solo dal terzo contraente, in via di responsabilità precontrattuale,

ma anche, se del caso, dall'amministratore o dal funzionario che vi

abbia interesse;

che l'ipotesi, verificatasi nella specie, dello scioglimento

del consiglio comunale, intervenuto prima della scadenza del termine

per la regolarizzazione, non costituisce oggettivo impedimento alla

regolarizzazione medesima, dovendo ad essa procedere l'organo

comunale non importa se ordinario o straordinario competente pro

tempore ad agire per il comune;

che, pertanto, non sussistono né la ingiustificata

disparità di trattamento, né la irragionevolezza lamentate dal

remittente, onde la questione sollevata si palesa manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legge

2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia

impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito dalla

legge 24 aprile 1989, n. 144, successivamente sostituito

dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,

n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale di Rovigo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.

.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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