Art. 12
All'articolo 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine e' elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.";
- b)i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione. 3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
- a)i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 37 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- b)i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 81, comma 2;
- c)i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7. 4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresi' che non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non e' caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.";
- c)al comma 5, dopo le parole: "del piano di rilevazione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.";
- d)al comma 6 dopo le parole: "nel piano di rilevazione" sono inserite le seguenti: "per insussistenza, totale o parziale del debito", dopo le parole: "e' ammesso ricorso" sono: inserite le seguenti: "in carta libera" e dopo le parole: "entro 60 giorni dal ricevimento" sono inserite le seguenti: "decidendo allo stato degli atti.";
- e)dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7 -bis. In caso di inosservanza del termine fissato dal comma 1, puo' essere disposta la sostituzione dell'organo straordinario di liquidazione, o di parte di esso. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.".
Testo vigente dal 10 ottobre 1997
