Al comma 5 dell'art. 71 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "il godimento di beni di terzi" sono sostituite dalle seguenti: "l'utilizzo di beni di terzi" e le parole: "le sopravvenienze del passivo," sono soppresse.
Testo vigente dal 27 giugno 1996
