Richiesta dell'autorita' competente di altro Stato membro di costituzione di squadre investigative comuni La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune proveniente dall'autorita' competente di altro Stato membro e' trasmessa al procuratore della Repubblica il cui ufficio e' titolare di indagini che esigono un'azione coordinata e concertata con quelle condotte all'estero o al procuratore della Repubblica del luogo in cui gli atti di indagine della squadra investigativa comune devono essere compiuti. Il procuratore della Repubblica che riceve la richiesta di cui al comma 1, se ritiene che essa interessi altro ufficio del pubblico ministero, la trasmette immediatamente, dandone avviso all'autorita' straniera richiedente. Il procuratore della Repubblica informa della richiesta proveniente dall'autorita' competente di altro Stato membro il procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo. Se la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune prevede il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, non da' corso alla richiesta e ne da' comunicazione, senza ritardo, all'autorita' competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti e al Ministro della giustizia.

Testo vigente dal 10 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;34~art3 · fonte del testo

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