Art. 4 — Atto costitutivo della squadra investigativa comune. Modifica e proroga
L'istituzione della squadra investigativa comune avviene con la sottoscrizione di un atto costitutivo, ad opera del procuratore della Repubblica e dell'autorita' competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti. L'atto costitutivo indica:
- a)i componenti della squadra investigativa comune, ossia i membri nazionali e i membri distaccati. I membri nazionali sono individuati tra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Della squadra investigativa comune possono far parte uno o piu' magistrati dell'ufficio del pubblico ministero che ha sottoscritto l'atto costitutivo. I membri distaccati sono i componenti della squadra appartenenti ad altri Stati membri, designati in base alla normativa nazionale;
- b)il direttore della squadra investigativa comune, scelto tra i suoi componenti. Quando della squadra fanno parte magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, il direttore e' indicato tra uno di essi.
- c)l'oggetto e le finalita' dell'indagine;
- d)il termine entro il quale le attivita' di indagine devono essere compiute. All'atto costituivo e' allegato il piano d'azione operativo, contenente le misure organizzative e l'indicazione delle modalita' di esecuzione. Quando ravvisano la necessita' investigativa, le autorita' che hanno costituito la squadra investigativa comune possono modificare, con atto sottoscritto, l'oggetto e la finalita' dell'indagine e possono prorogare il termine entro il quale le attivita' di indagine devono essere compiute. Per sopravvenute esigenze, anche investigative, con le modalita' di cui al comma 4, puo' essere modificata la composizione della squadra investigativa comune, con sostituzione di taluno dei membri o con l'aggiunta di ulteriori membri, sia nazionali che distaccati. Le attivita' della squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato sono in ogni caso sottoposte, ai sensi dell'articolo 327 del codice di procedura penale, alla direzione del pubblico ministero. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 3, il pubblico ministero sotto la cui direzione opera la squadra investigativa comune e' indicato nell'atto costitutivo.
Testo vigente dal 10 agosto 2024
