Disposizioni sulla utilizzabilita' degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero Sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale:
- a)i documenti acquisiti all'estero mediante ordine di indagine e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita';
- b)i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti all'estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facolta' loro consentite dalla legge italiana. Nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 512-bis del codice di procedura penale il giudice da' lettura dei verbali di dichiarazioni rese all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a seguito di ordine di indagine emesso nelle fasi precedenti il giudizio.
Testo vigente dal 13 luglio 2017
