Art. 10 — Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34

Al codice di procedura penale ((...)) sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), numero 2), ((...)) la parola «reiterata» ((e' sostituita dalla seguente:)) «grave»;
  • b)all'articolo 412 ((...)), dopo il comma 2-bis ((e' aggiunto il seguente)): «2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, ((commi 3-bis e 3-quater)), e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.». ((1-bis. Dopo l'articolo 658 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 658-bis (Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie). - 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679")) All'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al primo periodo, le parole «in via provvisoria» sono soppresse;
  • b)al secondo periodo, la parola «provvisoria» e' soppressa;
  • c)il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il tribunale di sorveglianza, quando e' proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza.»;
  • d)il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non e' stata emessa.». (( All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente e' computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria puo' essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero". Nel titolo I, capo XI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-ter e' aggiunto il seguente: "Art. 154-quater (Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria). - 1. Se non e' presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte". All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, le parole: "all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,". 2-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) ai fini del coordinamento investigativo di cui agli articoli 2 e 3, l'intesa dell'ufficio del pubblico ministero che procede a indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo"))

Testo vigente dal 10 agosto 2024

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Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2024 al 10 agosto 2024. 14 parole tolte, 436 parole aggiunte in 4 capoversi.

Al codice di procedura penaletolto: ,aggiunto: ... sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), numero 2), tolto: del codice di procedura penale,aggiunto: ... la parola «reiterata» e' sostituita dalla tolto: parola aggiunto: seguente: «grave»;

b) all'articolo 412 tolto: del codice di procedura penaleaggiunto: ..., dopo il comma 2-bistolto: , e' aggiunto il seguente tolto: comma: «2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, tolto: comma aggiunto: commi 3-bis e tolto: comma 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.». aggiunto: 1-bis. Dopo l'articolo 658 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 658-bis (Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie). - 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679" All'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non e' stata emessa.». aggiunto: All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente e' computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria puo' essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero". Nel titolo I, capo XI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-ter e' aggiunto il seguente: "Art. 154-quater (Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria). - 1. Se non e' presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte". All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, le parole: "all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,". 2-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) ai fini del coordinamento investigativo di cui agli articoli 2 e 3, l'intesa dell'ufficio del pubblico ministero che procede a indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92~art10 · fonte del testo

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