Art. 6 — Disposizioni transitorie e finali
In attesa dell'accreditamento della Scuola di cui all'articolo 3, comma 3, il diploma regionale rilasciato a conclusione del ciclo di studi in materia di restauro di beni culturali, organizzato direttamente dalla regione e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' titolo per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento della prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante prevista dal comma 1-bis dell'articolo 182 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. Resta estranea al presente decreto la disciplina delle funzioni relative all'amministrazione dei beni appartenenti al Fondo edifici di culto.
Testo vigente dal 29 marzo 2007
