Art. 9 — Disposizione finanziaria
In via transitoria, al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti con il presente decreto legislativo si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in conformita' ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 7 e 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. In forza delle disposizioni dell'articolo 8, la regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra allo Stato negli impegni dallo stesso assunti e nella titolarita' delle risorse da imputare al Fondo di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle risorse che affluiranno successivamente per effetto dei rientri per pagamenti delle rate di ammortamento, per quota capitale e interessi, dei finanziamenti concessi. La relativa consistenza della quota statale del Fondo e' attestata da apposito verbale stilato dal comitato di gestione in carica. Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modifichera' l'articolo 49 dello statuto, si provvedera', entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire in via definitiva il finanziamento delle funzioni trasferite.
Testo vigente dal 14 giugno 2002
