Art. 2 — Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia

E' istituito il Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, composto da tre dirigenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali, rispettivamente in rappresentanza della Direzione regionale, della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, e da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale, in rappresentanza delle strutture competenti in materia di beni culturali, di beni paesaggistici e di risorse economiche e finanziarie. Quando si tratta di questioni afferenti a beni culturali dello Stato non in consegna all'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali e, in ogni caso, quando si tratti del conferimento di cui al comma 3, il Comitato e' integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, nonche' da un ulteriore dirigente dell'Amministrazione regionale. La presidenza del Comitato spetta ad uno dei rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e la Vicepresidenza ad uno di quelli dell'Amministrazione regionale. Il Comitato e' sede per il collegamento informativo e conoscitivo in ordine alle attivita' di comune interesse in materia di promozione e sostegno della catalogazione e della conservazione dei beni culturali e della migliore utilizzazione e fruizione pubblica dei beni medesimi. Al Comitato e' attribuita, altresi', la facolta' di stipulare accordi per definire obiettivi comuni di valorizzazione, per elaborare le relative strategie di sviluppo culturale ed impostare programmi annuali di attivita' da realizzare in modo integrato e coordinato da parte delle due Amministrazioni, individuando le opportune forme di gestione delle conseguenti attivita', ai sensi degli articoli 112 e 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con gli accordi medesimi possono essere individuati istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale da conferire in uso alla regione nell'ambito di progetti di fruizione integrata ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto legislativo. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 3 sono definiti gli obiettivi, gli strumenti, le risorse finanziarie, i tempi e le modalita' per l'attuazione degli interventi. Il Comitato e' dotato di una segreteria paritetica composta da due funzionari appartenenti, rispettivamente, all'Amministrazione statale ed a quella regionale. Le attivita' di segreteria non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 29 marzo 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;34~art2 · fonte del testo